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SOCIETA' SEMPLICE E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE: IL SOCIO D'OPERA

La data:15/02/2023

Nel contesto del ricorso alla società semplice come strumento di pianificazione patrimoniale  e/o successoria, un ruolo di spicco riveste la figura del socio d’opera. Questo particolare tipo di socio riveste particolare importanza quando occorre inserire, all’interno della compagine sociale, figure professionali qualificate che possano essere di supporto alla possibile litigiosità tra i soci oppure per agevolare il passaggio generazionale.

E’ interessante sottolineare la funzione peculiare del socio d’opera all’interno della società semplice perché esso può assumere anche un ruolo di “garante” del rispetto delle linee guida impartite dal fondatore della società. Tale scelta deve essere tuttavia attentamente regolamentata e deve oggetto di una specifica valutazione.

1. La società semplice

La società semplice è un valido strumento di pianificazione patrimoniale e/o di passaggio generazionale. La società semplice è nata per l’esercizio in comune di attività non commerciali, ma grazie alla sua flessibilità ha assunto una funzionalità inaspettata (per approfondire la conoscenza della società semplice https://www.studiocoggiola.it/b/SOCIETA-SEMPLICE.html) 

La medesima osservazione può essere svolta con riferimento alla figura del socio d’opera.

Analizziamo, quindi, la figura del socio d'opera nel dettagllio.

2. Chi è il socio d’opera nella società semplice?

Il socio d’opera è colui che «si impegna ad eseguire una prestazione di lavoro».

A questo proposito, proprio nell’ottica della pianificazione patrimoniale e generazionale, si ricorre alla figura del socio d’opera  per disciplinare il ruolo di quel socio che entra nella compagine sociale ma non apporta capitale bensì apporta esclusivamente la propria opera.

Attraverso la figura del socio d’opera è possibile introdurre all’interno della compagine sociali delle società semplici determinate professionalità che possano svolgere, ad esempio, un ruolo di supporto a favore delle nuove generazioni e, al contempo, assumere un ruolo di garanzia e di controllo in relazione a determinate scelte strategiche della società.

Il Codice Civile dedica pochissime norme alla figura del socio d’opera nelle società di persone: dunque, una particolare attenzione deve essere dedicata alla redazione delle clausole pattizie a causa della possibile interferenza giuslavoristica secondo la quale il socio d’opera possa essere  assimilato ad un lavoratore subordinato.

3. L’apporto della “propria opera” : significato e portata

La possibilità che un socio non conferisca capitali o beni, ma la propria attività lavorativa, trova conferma diretta nella definizione stessa di società dettata dall’art. 2247 cod. civ.

È pacifico che il socio d’opera possa limitare il proprio conferimento alla mera prestazione di un’attività, sia manuale che intellettuale (ed è questa seconda tipologia di attività che assume maggior interesse nella società semplice).

Per quanto concerne il ruolo del socio d’opera nella società semplice con funzione di “pianificazione” esso rappresenta un elemento importante allorché la società semplice sia costituita in un’ottica di pianificazione successoria o patrimoniale e quindi il fondatore può aver interesse a coinvolgere, in prima persona, soggetti dotati di particolari capacità professionali o imprenditoriali, che supportino i soci (attuali e in seguito quelli futuri) nella gestione del patrimonio conferito (immobili, partecipazioni, aziende, collezioni di quadri, gioielli ecc.) assegnandogli la funzione di tutor e di garante dell’attuazione delle linee guida che il “fondatore” della società di persone abbia inteso impartire.

Ovviamente, questa funzione si accompagna alla necessità di consentire a tale soggetto “professionalmente qualificato” di aver un impatto determinante  sulla governance societaria .

4. Il ruolo del socio d’opera “qualificato” in seno alla società semplice

Sotto un primo profilo, il socio d’opera potrebbe impegnarsi a mettere a disposizione le proprie competenze tecniche a favore della società, fornendo un concreto supporto a favore dei soci. Così, ad esempio nell’ambito del passaggio generazionale, che comporta con frequenza il passaggio (indiretto) dell’impresa a soggetti, per definizione, meno esperti, il socio d’opera può contribuire a colmare il gap di esperienza tra le generazioni. In questo contesto il socio d’opera potrebbe altresì assumere la carica di amministratore della società: in questo modo, attribuendo la qualifica di socio d’opera a manager capaci (senza obbligo di conferimento di capitale), si possono superare così i dubbi in merito alla legittimità dell’amministratore non socio di società semplice.

Infine, l’assegnazione a socio d’opera di figure che, oltre ad essere professionalmente qualificate, godano della fiducia del “fondatore”, può svolgere un ruolo determinante nella creazione di diritti di veto o di quorum qualificati. Prevedendo necessariamente il placet del socio d’opera (e di una maggioranza di essi, in caso di pluralità) per determinante operazioni “delicate” si può introdurre un sistema di pesi e contrappesi al fine di incanalare la gestione della società su binari sicuri (e, magari, maggiormente aderenti alle linee guida impartire dal soggetto che intenda pianificare il proprio passaggio generazionale).

A tutela del socio d’opera si potrà altresì prevedere – per le società semplici – l’esclusione della responsabilità illimitata (nei modi e nei limiti di cui all’art. 2267 cod. civ.), nonché precisare che determinate decisioni “rischiose” sotto questo profilo (ad esempio il ricorso all’indebitamento) possano essere assunte senza il consenso del socio d’opera.

5. Gli aspetti economici del rapporto di lavoro del socio d’opera

Nella prassi - proprio a fronte delle differenti interpretazioni legate al tema della “capitalizzazione” della partecipazione – è abbastanza diffusa la figura del socio “spurio”, ossia del socio che – almeno formalmente – effettui un apporto anche minimo di capitale, ulteriore rispetto all’impegno di prestare l’opera.

Ciò detto, i patti sociali dovranno disciplinare in maniera chiara (i) se al socio d’opera spetti una retribuzione (anche fissa) per l’attività svolta, (ii) la misura della sua partecipazione agli utili e alle perdite, nonché (iii) i diritti allo stesso spettanti in caso di liquidazione della quota o di liquidazione della società.

Una particolare attenzione dovrà anche essere riservata al recesso del socio d’opera. Da un lato, appare configurabile la possibilità di attribuire al socio d’opera (a sua tutela) una facoltà di recesso convenzionale ex art. 2285, co. 2 cod. civ. ed al contempo potranno prevedersi specifiche clausole di esclusione del socio d’opera  (tutela dei soci). Occorrerà quindi tipizzare le cause di esclusione, facendo riferimento ad esempio, alla mancata partecipazione alla gestione della società e alla mancata prestazione dell’opera promessa.

 

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