Il fermo amministrativo dei veicoli a motore è un provvedimento formale di natura“cautelare” attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ovvero di qualsiasi altro agente abilitato, dispone il blocco di un autoveicolo nei casi in cui il contribuente non abbia eseguito il pagamento delle imposte dovute ovvero non abbia versato gli oneri previdenziali rispettivamente 1) entro 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo o 2) entro 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale.
Con il provvedimento di fermo amministrativo si impedisce, a colui che secondo il registro del PRA (ossia il Pubblico Registro Automobilistico) risulti essere il proprietario dell'automezzo, di utilizzare il bene in questione, sino alla revoca del provvedimento medesimo che sostanzialmente coincide con l'estinzione del debito.
La misura di fermo amministrativo in commento trova il proprio fondamento giuridico nelle disposizioni contenute nel D.P.R. 29.09.1973, n. 602 ed, in particolare, nell'art. 86 recante “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati”. L'attuale disciplina del fermo amministrativo è la conseguenza di numerosi interventi legislativi attuati negli ultimi anni. Tra le più importanti e rilevanti novità rispetto al passato vale la pena citare il D.L. 31.12.1996, n. 669, inserendo nel D.P.R. 602/1973 l'art. 91-bis secondo cui: “Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la Direzione regionale dell'Entrate ne dispone il fermo”.
Successivamente con la legge di riforma dell'esecuzione mediante ruolo (che ha sostituito tutto il titolo II del D.P.R. 602/1973) la disciplina del fermo amministrativo (art. 91-bis) ha trovato una nuova formulazione nel testo dell'art. 86, così modificato dal D.Lgs. 193/2001, a norma del quale: “Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, c. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle Entrate ed alla Regione di residenza”.
Con la notifica del provvedimento di fermo amministrativo il veicolo sottoposto alla citata misura non potrà pù circolare. Oltre a ciò si determinerà, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'inopponibilità degli atti dispositivi del bene (quali ad esempio la vendita oppure la donazione). La regola della inopponibilità consiste nel fatto che sebbene il veicolo possa essere venduto (in quanto il provvedimento di fermo amministrativo rappresenta esclusivamente una misura cautelare) tuttavia, l’acquirente (in caso di vendita) o il donatario (in caso in cui il mezzo sia regalato), subirà le stesse limitazioni del proprietario e pertanto non potrà mettere l'autoveicolo in circolazione. In caso di violazione di tale divieto scatteranno due sanzioni: il pagamento di un importo tra un minimo di 731 euro ad un massimo di 2.928 euro e la confisca del veicolo con la quale si perde definitivamente al proprietà del bene.