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ESTEROVESTIZIONE

La data:19/12/2018

L’esterovestizione è definibile come una dissociazione tra residenza reale (effettiva) e residenza fittizia (simulata) del soggetto passivo d’imposta. Essa rappresenta l’ipotesi in cui il contribuente stabilisce formalmente all’estero la propria residenza (in ambito UE o extra-UE), mentre nella realtà continua a vivere ed operare stabilmente in Italia attraverso l’impresa (singola o collettiva) o come persona fisica (privato cittadino). L’obiettivo della distinzione tra residenza formale e sostanziale (esterovestizione) è quello di beneficiare del regime fiscale più favorevole vigente oltrefrontiera. Per evitare la localizzazione all’estero della residenza (atto simulato) al solo fine di scontare indebitamente un regime fiscale più favorevole,  nel nostro ordinamento giuridico esistono specifiche disposizioni le quali  - al realizzarsi di particolari condizioni - consentono di riqualificare la sede della residenza fiscale dei soggetti passivi d’imposta. Il Testo Unico delle imposte sui redditi (articoli 2, 5 e 73 del Tuir) contiene specifiche norme che individuano la residenza ai fini fiscali dei soggetti passivi (persone fisiche o imprese), in funzione di particolari elementi di radicamento con il territorio dello Stato italiano. L’articolo 73, comma 5-bis, del Tuir stabilisce che, “salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato Italiano (ndr) la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo (cosiddetto “controllo attivo” diretto), ai sensi dell’articolo 2359, I co., c.c., nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

  1. sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato (“cosiddetto controllo passivo”);
  2. sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato”.
     

ESTEROVESTIZIONE

Il controllo attivo può essere solo diretto: la circolare AdE 28/E/2006, paragrafo 8.1, stabilisce che la norma sia applicabile anche qualora  tra i soggetti residenti controllanti e controllati si interpongano più sub-holding estere. Si tratta di una presunzione legale relativa la quale, salvo prova contraria a carico del contribuente, riconduce in Italia la sede dell’amministrazione dell’impresa formalmente sedente in territorio extra italiano. La finalità della presunzione legale relativa è quella, da un lato, di facilitare il compito dei verificatori nell’accertamento degli elementi di fatto per la determinazione della sede dell’amministrazione effettiva, e dall’altro lato, di valorizzare gli aspetti certi, concreti e sostanziali della fattispecie, in luogo di quelli formali (circolare AdE 8/E/2006, circolare AdE 11/E/2007 e risoluzione AdE 312/E/2007).
 

LO STUDIO COGGIOLA

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