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STARTUP INNOVATIVA SENZA SEGRETI

La data:22/07/2019

La legge 221/2012 di conversione del "Decreto Crescita 2.0" stabilisce una normativa specifica per per la costituzione di startup innovativa. Qui di seguito lo Studio Coggiola ti spiega quali sono i requisiti e quali sono i vantaggi derivanti dall'iscrizione della tua startup nell'omonimo registro tenuto dalla Camera di Commercio.

1. Cosa vuol dire startup in inglese e cosa significa startup nella legislazione italiana

La definizione di “startup” (in inglese start-up, con il trattino) è più o meno nota a tutti nel suo significato generale. Con il termine startup si indica, per l'appunto, l'avvio di un'attività imprenditoriale. Ma tute le startup sono tecnologiche o solo le attività tecnologiche possono essere definite startup ? Nel prosssimo paragrafo lo Studio Coggiola spiego tutto nel dettagli.

2. Il Decreto Crescita 2.0

Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge 221/2012 di conversione del Dl 179/2012, il cosiddetto “Decreto Crescita 2.0”. Si tratta di una normativa volta a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità nel nostro Paese. La Sezione IX della legge in commento introduce un un nuovo tipo di “impresa”: ecco la nascita della startup innovativa. La norma legislativa contiene l'anglicismo startup unito all'aggettivo “innovativa”  per specificarne il carattere innovativo/tecnologico del prodotto o servizio oggetto della startup.

Cosa però stabilisce se la startup che si vuole creare è o non è innovativa? E - come vi starete sicuramente chiedendo - cosa ne viene in tasca se iscrivete la vostra società al registro ?

3. L'oggetto sociale della Startup Innovativa

La startup innovativa è una società di capitali costituita, anche in forma cooperativa, in Italia o in un altro Paese dell’UE che abbia, però, una sede produttiva o una filiale in Italia. L'oggetto sociale della startup deve consistere nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

4. I Cinque requisiti della Startup Innovativa

A. É  una società costituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda. Ciò significa che, dopo 5 anni, non si è più una startup innovativa bensì una PMI innovativa;

B. A partire dal secondo anno di attività come startup innovativa, il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro (e deve risultare dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio);

C. Non distribuisce utili peri primi 5 anni;

D. Non nasce da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 

E. Il contenuto innovativo della startup concerna almeno uno di questi tre elementi:

  • Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Da questa categoria di spese, sono escluse quelle per l’acquisto e la locazione di beni immobili mentre sono da considerarsi tali le spese legate allo sviluppo precompetitivo e competitivo (per esempio, sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan), quelle relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti, le spese legali sulla proprietà intellettuale.
  • Il team è formato per almeno 1/3 da dottori di ricerca o dottorandi di università italiane o straniere, oppure laureati che, da almeno tre anni, sono impegnati in attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati con sede in Italia o all’estero; oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori che hanno conseguito una laurea magistrale.
  • La startup innovativa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare dei diritti relativi ad un “programma per elaboratore originario” (software) registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (SIAE), che siano direttamente connessi all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

5. Le agevolazioni fiscali della startup innovativa

Se sussiste uno almento dei requisiti elencati al paragrafo 4, è possibile iscrivere la tua startup alla sezione speciale del Registro imprese riservata alla startup innovativa, accedendo così ad alcune significative agevolazioni fiscali/burocratiche quali:

  • Atto costitutivo standard: per la startup innovativa è stato introdotto il contratto standard tipizzato per la costituzione e la modifica statutaria, che può essere stipulato online oppure direttamente in Camera di Commercio e autenticato con firma digitale;
  • Esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’iscrizione della startup innovativa alla sezione speciale del Registro e del diritto annuale dovuto alla CCIAA;
  • Disciplina dei contratti di lavoro subordinato e/o dei contratti di collaborazione: la startup innovativa può stipulare contratti di assunzione del personale di minimo 6 mesi e massimo 36, dopo i quali ci potrà essere un solo rinnovo di 12 mesi;
  • Remunerazione dei collaboratori attraverso piani di incentivazione in equity, introduzione del crowdfunding per la raccolta di capitali e accesso semplificato, diretto e gratuito al Fondo Centrale di Garanzia (la garanzia copre fino all’80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro);
  • Incentivi fiscali, previsti dalla Legge di bilancio 2017, per chi investe nella startup innovativa: per le persone fisiche consiste in una detrazione dall’IRPEF pari al 30%, per le persone giuridiche in una deduzione dal reddito ai fini IRES del 30%;
  • Supporto dell’Ice nei percorsi di internazionalizzazione della startup innovativa, attraverso assistenza in ambito normativo e fiscale e l’offerta di opportunità di partecipazione a fiere ed eventi di matching con potenziali investitori.

 

LO STUDIO COGGIOLA

L’aggiornamento specialistico - curato e periodico - dei professionisti e degli impiegati amministrativi che lavorano presso lo Studio Coggiola di Valenza, si traduce oltre che in un elevato standard qualitativo nell’esecuzione delle attività proprie dello Studio, anche in un servizio di informazione capillare e tempestivo su tutte le notizie di interesse per gli imprenditori e le partite IVA.