L’articolo della bozza di Bilancio di cui vi parliamo oggi è l’art. 20 in cui sono disciplinate le novità relative alla regolarizzazione delle rimanenze di magazzino.
L’articolo in commento (che dovrebbe entrare in vigore prima di Natale) dispone che gli imprenditori che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, possono adeguare le rimanenze iniziali iscritte a bilancio.
L’adeguamento può essere effettuato sia mediante l’eliminazione delle rimanenze iniziali relativamente alle quantità/valori annotati in misura superiore rispetto a quelli reale oppure sia mediante l’iscrizione di rimanenze iniziali, relativamente a quantità/valori di cui si è omessa l’annotazione in precedenza.
Vediamo nel dettaglio come funziona l’adeguamento e quali costi esso comporta :
a) l’imposta IVA. Si moltiplica il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione (che è invia di definizione). Al risultato ottenuto si applica l’aliquota media IVA relativa all’anno 2023;
b) l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Detta imposta è pari al 18% e si applica alla differenza tra l’ammontare calcolato e il valore eliminato.
a) l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al maggiore valore iscritto.
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.
L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo. La prima scadenza coincide con il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta suddetto mentre la seconda scadenza coincide con il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
In caso di mancato pagamento nei termini di legge, l’Agenzia della Riscossione provvederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate oltre agli interessi e alle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e i valori risultanti dalle variazioni non possono essere utilizzati ai fini di attività di accertamento.
L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
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