Account Linkedin
Numero di telefono 0131/955263

QUANTO RISPARMIO SE INVESTO IN STARTUP E PMI INNOVATIVE

La data:27/11/2024

Quali sono le principali novità in materia di investimenti in startup e PMI innovative che ti fanno risparmiare? 

1. Le agevolazioni

Il sistema fiscale italiano offre una pularità di agevolazioni volte a favorire la nascita e lo sviluppo di startup e PMI innovative, incentivando sia le imprese medesime sia gli investitori (persone fisiche o persone giuridiche) che investiono in esse.

Dal punto di vista di coloro che investono nelle stratup e nelle PMI innovative, le principali agevolazioni fiscali riguardano:

A. Persone fisiche:

  • Detrazione dall’imposta lorda sul reddito pari al 30% dell’investimento accordato alla startup;
  • Limite massimo detraibile: 1 milione di euro per ciascun periodo d’imposta.
  • Requisito di mantenimento dell’investimento: almeno 36 mesi.

B. Persone giuridiche:

  • Deduzione dal reddito imponibile pari al 30% dell’investimento accordato alla startup;
  • Limite massimo deducibile: 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta;
  • Requisito di mantenimento dell’investimento: almeno almeno 36 mesi;

Le agevolazioni spettano fino a un massimo di 15 milioni di euro di conferimenti ammissibili per ciascuna startup o PMI innovativa.

A partire dagli investimenti effettuati dall’ 1 gennaio 2020, sono state introdotte ulteriori agevolazioni fiscali, usufruibili nei limiti del regime “de minimis”. Tali agevolazioni sono così sintetizzabili:

Per le persone fisiche che investono in startup innovative:

  • Detrazione IRPEF pari  50% della somma investita nel capitale sociale;
  • Limite massimo annuale: 100.000 euro;
  • Questa agevolazione è alternativa rispetto alla detrazione ordinaria (30%).

Per le persone fisiche che investono in PMI innovative:

  • Detrazione del 50% della somma investita nel capitale sociale;
  • Limite massimo annuale: 300.000 euro;

Tale agevolazione ha carattere prioritario rispetto alla detrazione ordinaria. Per gli investimenti superiori a 300.000 Euro, l’investitore può beneficiare della detrazione del 30% sull’importo eccedente tale soglia.

In entrambi i casi, qualora l’importo della detrazione ecceda l’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi successivi a titolo di credito d’imposta, entro il limite di tre anni e fino a concorrenza del suo ammontare.

La legge 28 ottobre 2024, n. 162 (“Legge 162/2024”),  promuove lo sviluppo di startup e PMI innovative attraverso agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, introduce significative novità in materia di fiscalità che entrano in vigore a decorrere dal 22 novembre 2024. Tra queste, si evidenziano le disposizioni sulla detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in startup o PMI innovative e la possibilità di convertire in credito di imposta l’eccedenza della detrazione per gli investimenti effettuati in regime “de minimis”.

2. La detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in startup innovative

La Legge 162/2024 rende finalmente operative le esenzioni fiscali sulle plusvalenze realizzate da persone fisiche per la cessione di partecipazioni in startup o PMI innovative. (Si precisa che la citata misura, inizialmente introdotta con il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 - c.d. D.L. “Sostegni bis” - era rimasta inattuata per mancanza di autorizzazione da parte della Commissione europea). Con la Legge 162/2024 sono stati rivisti i requisiti di accesso alla normativa, rendendo tale autorizzazione non più necessaria.

  • Le condizioni per beneficiare dell’agevolazione sono le seguenti:
  • La partecipazione deve essere detenuta per almeno 3 anni.
  • L’investimento nel capitale della startup o della PMI innovativa deve essere stato effettuato tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025.

Sono esclusi dall’esenzione gli investimenti effettuati in regime “de minimis”.

Con specifico riferimento all’esenzione per le plusvalenze derivanti da investimenti in PMI innovative, viene richiesto che la PMI beneficiaria dell’investimento soddisfi, al momento della iniziale sottoscrizione da parte dell’investitore, almeno una delle seguenti condizioni previste dal par. 3 dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (“Regolamento 651/2014”) ossia che:

i. non abbiano operato in alcun mercato;

ii. operino in un qualsiasi mercato: a) da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese; o b) da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

iii. necessitino di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l’avvio di una nuova attività economica, sia superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni.

Un’ulteriore novità è rappresentata dall’esenzione per i redditi di capitale percepiti da persone fisiche derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (“Oicr”) - residenti in Italia, o in uno Stato Ue o See - che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up o PMI innovative. Ciò vale per gli investimenti effettuati dal periodo di imposta 2024 e le quote o azioni degli Oicr devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.

3. Reinvestimento di plusvalenze ordinarie in startup o PMI innovative

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni, detenute dall’investitore al 22 novembre 2024, non sono soggette a imposizione a condizione che, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite nel capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative. 

È importante sottolineare che il reinvestimento deve avvenire entro il 31 dicembre 2025 e che l’agevolazione non si applica alle plusvalenze derivanti da partecipazioni oggetto di reinvestimento.

4. Trasformazione in credito di imposta della detrazione eccedente l’imposta lorda

La Legge 162/2024 introduce una novità rilevante per gli investimenti effettuati in start-up e PMI innovative nell’ambito del regime “de minimis”. Nel caso in cui la detrazione IRPEF superi l’imposta lorda dovuta, l’eccedenza può essere trasformata in un credito d’imposta.

Detto credito si caratterizza per il fatto che è:

  • utilizzabile nella dichiarazione dei redditi per ridurre le imposte dovute oppure può essere usato in compensazione tramite modello F24;
  • fruibile nel periodo d’imposta in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi successivi, senza limitazioni temporali.

Questa ultima disposizione rappresenta un significativo miglioramento rispetto alla normativa precedente, che limitava la fruizione della detrazione eccedente al terzo esercizio successivo. Ora, grazie alla trasformazione in credito d’imposta, i contribuenti possono beneficiare pienamente dell’agevolazione anche in caso di incapienza fiscale, rendendo gli incentivi più accessibili e utilizzabili nel tempo.

La nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta 2024.

 

Studio Coggiola Commercialista 

Studio Coggiola® Commercialista  

Riproduzione riservata

Informazioni e contatti: info@studiocoggiola.it | 0131 955263

LO STUDIO COGGIOLA

L’aggiornamento specialistico - curato e periodico - dei professionisti e degli impiegati amministrativi che lavorano presso lo Studio Coggiola di Valenza, si traduce oltre che in un elevato standard qualitativo nell’esecuzione delle attività proprie dello Studio, anche in un servizio di informazione capillare e tempestivo su tutte le notizie di interesse per gli imprenditori e le partite IVA.