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LA VENDITA DI MARENGHI

La data:10/12/2020

marenghi - studio coggiola

Nella foto un esemplare di monete d'oro

 

Spesso ai commercialisti capita di sentirsi domandare se la vendita di marenghi o sterline d’oro - che magari una persona ha collezionato nel corso della propria vita e che relativamente ad esse non ha ricevute di acquisto - è soggetta a tassazione fiscale. Cioè la domanda che spesso viene rivolta al commercialista è la seguente: "La somma di denaro realizzata dalla vendita di monete d'oro, è soggetta a tassazione? E in caso positivo, a quale percentuale è soggetta?

Ecco se anche tu hai necessità di vendere i marenghi d'oro, qui di seguito puoi leggere la risposta al tuo quesito.

 

1. La vendita di oro allo stato grezzo o monetato (come, ad esempio, sterline e marenghi d’oro) che tipo di adempimento tributario comporta per il contribuente?

La vendita di siffatti beni determina - a carico del contribuente - la realizzazione di una plusvalenza imponibile ai fini Irpef. Tuttavia,è esclusa dall'applicazione della normativa in commento la tassazione del provento che invece deriva al privato dalla vendita di un gioiello (che realizza la fattispecie della vendita di metalli preziosi in forma di gioielli disciplinata ai sensi e della lettera c–ter, articolo 67, del Tuir, Dpr 917/86 (cosiddetti Redditi diversi).

 

2. Quando deve essere scontata la plusvalenza? Deve essere osservato il criterio di cassa oppure il criterio di competenza?

La plusvalenza derivante dalla vendita di monete d'oro è soggetta a prelievo fiscale, che deve essere scontato nell’anno in cui la vendita viene eseguita. Relativamente a ciò, essa sconta imposta sostitutiva pari al 26% con la conseguenza che detta plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Relativamente a quest'ultimo aspetto, si sottolineano due circostanze importantissime. La prima concerne il fatto che l'obbligazione tributaria nasce (e deve essere adempiuta) per effetto della mera cessione del bene indipendentemente dal fatto che esso sia stato realmente pagato (nel senso che potrebbe anche non essere stato versato il corrispettivo), mentre la seconda circostanza è rappresentata dal fatto che l'imposta sostituiva pari al 26% deve essere calcolata sulla differenza risultante fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto delle monete d’oro.

 

3. Come si può/deve calcolare l'imposta sostitutiva in tutte le ipotesi in cui non si disponga del documento fiscale di acquisto delle monete?

Si tratta della classica ipotesi in cui il documento non è disponibile perché andato perso oppure perché non è mai esistito. Come si deve allora comportare il contribuente?  La normativa fiscale vigente dispone che in mancanza di un riferimento documentale del costo della moneta/e, la base imponibile deve essere determinata in modo forfettario.

La modalità forfettaria in commento corrisponde ad una misura pari al 25% del corrispettivo di cessione, con il riconoscimento di un costo presunto del 75% (articolo 68, comma 7 lettera d, del Tuir).

 

4. Da un punto di vista squisitamente formale che documenti occorre compilare?

Ai fini dichiarativi/impositivi il contribuente, ossia la parte che ha venduto le monet, deve compilare il quadro RT, sezione II, del modello Redditi persone fisiche.

 

 

LO STUDIO COGGIOLA

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