La società semplice, in origine prevista per lo svolgimento delle attività agricole e per quelle degli degli studi professionali, oggi è diventata uno degli strumenti giuridici a cui si fa ricorso per la pianificazione patrimoniale e per organizzare il passaggio generazionale.
La società semplice rappresenta oggigiorno la scelta principe per costituire la holding di famiglia ovvero, più in generale, per fare nascere la “cassaforte di famiglia” in cui custodire e proteggere – da un punto di vista giuridico e fiscale - il patrimonio famigliare.
La società semplice può ad esempio essere intestataria di quote societarie, di partecipazioni azionarie, di immobili, di collezioni di opere d'arte, di raccolte di gioielli o di orologi, ecc.
La società semplice non può svolgere attività d'impresa; tuttavia presenta innumerevoli vantaggi che possono essere individuati nella corretta pianificazione patrimoniale (ivi compresa la gestione del passaggio generazionale) caratterizzata da ridotti costi di gestione e nella flessibilità della sua gestione operativa. Il suo nome non deve trarre in inganno poiché il fatto che la società si chiami semplice non significa che essa sia facile. Si tratta, invero, di uno strumento giuridico dai significativi aspetti di complessità fiscale e che quindi, come tale, richiede una particolare professionalità e competenza nel suo utilizzo.
Ad esempio una delle finalità principali della società semplice è quello di mantenere unitario il patrimonio della famiglia. Infatti, intestando beni e i diritti di cui si è proprietari ad una società semplice (si pensi ad esempio alla partecipazione in una società operativa) si ottiene il risultato che in sede di passaggio generazionale tale patrimonio resta unitariamente nella titolarità della stessa mentre oggetto della successione saranno le quote di partecipazione al capitale sociale della società semplice. Il vantaggio di questa soluzione è che il patrimonio famigliare non è interessato dal frazionamento dei beni di proprietà del capostipite tra una pluralità di eredi. Per esempio, la partecipazione azionaria non sarà spacchettata in tante azioni quanti sono gli eredi, bensì resterà unitaria in capo alla società semplice; per esempio, il quadro di ingentissimo valore non sarà assegnato a titolo di proprietà ad un singolo erede oppure veduto a terzi estranei alla famiglia bensì potrà essere appeso alle parteti della propria casa ma tutti i diritti legati alle attività di disposizione (contratto di vendita, contratto di pegno, contratto di locazione, contratto di comodato, ecc.) saranno essere decisi all’interno della società semplice.
Per questa finalità si utilizzeranno i patti sociali che disciplineranno le regole di subentro degli eredi nelle partecipazioni che rappresentano il capitale sociale della società semplice. In detta sede sarà possibile prevedere apposite clausole volte a meglio regolamentare gli aspetti della vita sociale come ad esempio stabilendo clausole che attribuiscono ai soli eredi la facoltà di scegliere se subentrare nella quota di partecipazione del de cuius ovvero se chiederne la liquidazione la liquidazione della quota lasciando tutti i beni ed il loro contemporaneo godimento, all’interno della società .
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