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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

La data:13/05/2021

L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista in quanto caratterizzato sia da un contenuto formativo che da un contenuto di lavoro: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire la formazione necessaria per acquisire le competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda.
Il contratto di apprendistato è equiparato ad un contratto di lavoro INDETERMINATO.

1. I TIPI DI APPRENDISTATO

Ci sono tre tipi di apprendistato:

  • Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: 

E’ un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale alternando lavoro e studio. Non può durare più di 4 anni. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale.

  • Apprendistato professionalizzante:

E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Normalmente la durata del contratto non può essere superiore a 3 anni o 5 per l’artigianato. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

  • Apprendistato di alta formazione e ricerca:

Consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondari superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. I percorsi formativi per l’apprendistato di alta formazione sono attualmente in fase di progettazione

2. LO STIPENDIO

L’apprendista, può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante. Questo deve essere verificato in relazione al contratto collettivo nazionale applicato in azienda; difatti in alcuni contratti collettivi tipici del settore artigiano la retribuzione è diversamente quantificata applicando delle percentuali progressive che aumentano con il progredire della formazione e della durata del contratto. Tipico è il caso delle aziende che applicano il contratto collettivo dei metalmeccanici artigiani, orafi artigiani, panificazione, ecc.. La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo. Oltre al particolare sistema retributivo, è previsto un trattamento contributivo agevolato.

3. DOPO L’APPRENDISTATO

Al termine di un contratto di apprendistato, datore di lavoro o lavoratore possono recedere dal contratto con preavviso o decidere di proseguire il rapporto di lavoro che si trasforma automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Articolo a cura di Marzia Meda.

 

LO STUDIO COGGIOLA

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