Gli ISA, che nascono dal 2018 dalle “ceneri” degli studi di settore, rappresentano la sintesi di indicatori finalizzati a verificare la coerenza e la normalità della gestione aziendale/professionale. Esprimono quindi su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente.
Essi si applicano agli esercenti d’attività di impresa o lavoro autonomo che svolgono “come attività prevalente” una o più attività per le quali risulta approvato un apposito Indice e che non presentino una causa di esclusione.
Come disposto dall’Agenzia delle Entrate e dal MEF, è richiesta la compilazione del modello per la sola comunicazione dei dati, in presenza delle 3 nuove cause di esclusione dall’applicazione degli Indici ISA 2021, relativi al 2020, applicabili ai soggetti che:
Questi soggetti hanno rispettivamente i seguenti codici di esclusione: 15, 16, 17
Come sopra citato, gli indici ISA non sono applicabili anche dai soggetti che esercitano, in maniera prevalente, specifiche attività economiche individuati da specifici codici attività. Alcuni di essi sono attività di:
I soggetti esclusi dall’applicazione degli ISA per il 2020 sulla base delle predette nuove cause di esclusione, sono tenuti comunque alla compilazione del modello ai fini della (sola) comunicazione dei dati. Di conseguenza, tali soggetti devono compilare (ed inviare) il relativo mod. ISA, senza applicazione dello stesso.
Lo Studio Coggiola è a tua disposizione alla mail info@studiocoggiola.it o al telefono 0131/955263 per inoltrare la tua richiesta.
Articolo a cura di Marzia Meda.