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GPSR E AZIENDE ORAFE

La data:28/12/2024

Il 13 dicembre 2024 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2023/988 meglio conosciuto con l'acronimo di GPSR il cui fine è rafforzare la sicurezza, la salute e la conoscibilità (della composizione) dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori finali e che al contempo vuole aumentare il grado di responsabilità degli operatori commerciali che vendono detti prodotti coinvolgendoli in prima persona per il risarcimento dei danni derivanti dall'uso del prodotto che hanno venduto.

Il Regolamento sulla sicurezza dei prodotti non alimentari si applica quindi anche agli operatori commerciali del settore orafo, gioielliero e argentiero introducendo nuovi obblighi sia per i fabbricanti, sia per gli importatori sia per i rivenditori di oggetti preziosi.

Vediamo più da vicino la normativa con esempi concreti

1. A quali "prodotti" si applicano le norme del Regolamento GPSR?

Il regolamento GPSR si applica a tutti i prodotti non alimentari che vengono immessi sul mercato per essere ceduti ai consumatori sia nei canali di vendita tradizionali, sia a distanza e sia online nei marketplace; la normativa si applica sia ai prodotti nuovi, sia a quelli usati e/o ricondizionati, ad eccezione degli oggetti di antiquariato che sono esenti dall'applicazione della presente normativa.

Dal punto di vista legale il prodotto a cui il Regolamento fa riferimento è “qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi (esempio classico è il gioiello in argento all'interno dell'uovo di pasqua oppure il gadget prezioso regalato in occasione di un evento aziendale), ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro espressamente destinato”.

Alla luce della sopra citata definizione, un prodotto sicuro è un prodotto che, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenta rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori o solo rischi minimi considerati accettabili e coerenti con il suo utilizzo. La sicurezza del prodotto è un concetto dinamico: i rischi associati devono essere valutati nel tempo in cui il prodotto è immesso nel mercato, tenendo conto dei progressi tecnologici, delle conoscenze scientifiche e dei comportamenti degli utenti.

2. Che cosa devono fare tutti gli operatori commerciali (partendo da quello che ha realizzato il prodotto fino a colui che si limita a rivendere ciò che altri hanno realizzato) per "garantire la protezione della salute e dell’incolumità dei consumatori che usano il prodotto da Lui venduto (anche come re-seller)"?

Gli operatori commerciali hanno un solo obbligo: quello di informare i consumatori circa le caratteristiche intrinseche del prodotto, i materiali utilizzati per la sua realizzazione, il design e la sua struttura.

Oltre a ciò gli operatori commerciali devo avvisare i consumatori circa l’effetto che il prodotto da loro venduto può avere su altri prodotti con cui esso entra o potrebbe entrare in contatto. Ad esempio alcuni articoli possono interagire con altri dispositivi o sostanze e provocare effetti indesiderati. Si pensi ad un gioiello in oro che potrebbe potrebbe interferire con dispositivi elettronici usati dai dentisti oppure con strumenti radiologici causando seri rischi per la salute. 

Proprio perché la normativa GPSR vuole tutelare l'incolumità e la sicurezza dei consumatori, l’etichettatura, le avvertenze, le istruzioni per l’uso e le informazioni di sicurezza che devono essere poste a corredo del bene immesso sul mercato (la cd scheda prodotto) per essere davvero conformi alla novella legislativa, devono essere semplici, comprensibili, adeguate a spiegare l'uso corretto e le controindicazioni del prodotto. I consumatori devono essere posti nella condizione di essere pienamente consapevoli dei rischi associati all'uso del prodotto, delle sue controindicazioni e ricevere istruzioni precise su come utilizzarlo in modo sicuro.

Anche l’aspetto visivo del prodotto può influire sulla percezione di sicurezza: i colori, le forme e il design del prodotto possono trasmettere messaggi impliciti sull’uso o sul funzionamento che potrebbero confondere il consumatore, inducendolo a utilizzarlo in modo improprio.

3. Quali sono nel dettaglio gli obblighi per gli operatori del settore orafo?

Ogni gioiello immesso nel mercato deve essere accompagnato da una documentazione tecnica che includa:

  • la descrizione del prodotto, dei materiali utilizzati per realizzarlo e del marchho di fabbrica;
  • l'indicazione dei rischi potenziali sulla salute del consumatore connessi alla presenza di allergeni oppure della possibilità di lesioni in circostanze specifiche (da indicare dettagliatamente) e specificare le contro misure da adottare in caso di inosservanza delle prescrizioni. (Esempio: un piccolo gioiello quale un anello o un punto luce devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini perché in caso di ingestione possono provare soffocamento. In caso di ingestione - occorre scrivere specificandolo a chiare lettere - è necessario rivolgersi senza indugio ad un operatore sanitario specializzato);
  • i rapporti di prova circa il rilascio di nichel, di piombo, di cadmio e di altri materiali tossici nelle quantità prescritte dalla legge (Nichel: limiti al rilascio di nichel per oggetti a contatto con la pelle o inseriti in parti perforate del corpo; Cadmio: vietata la presenza superiore allo 0,01% del peso della lega; Piombo: vietata la presenza superiore allo 0,05% del peso della lega);
  • in caso di re-selling o di intermediazione, l'etichettatura con le generalità del fabbricante ivi compreso il sito web di quest'ultimo ove esistente;
  • la scheda dati di sicurezza (SDS), se applicabile.

Per quanto concerne gli obblighi gravanti sugli importatori e sui distributori di gioielli prodotti da altre aziende, si segnala la necessità di verificare la conformità della scheda tecnica che accompagna i prodotti medesimi alla normativa GPSR e in caso di lacune e/o omissioni, è d'obbligo integrare le informazioni mancanti in modo da garantire la conoscibilità e la adottare misure in caso di rischi per la sicurezza.

4. Riferimenti legislativi

Regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)
D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei metalli preziosi)

 

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