Secondo l’ultima disposizione dell’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2022 “gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il formato elettronico”. Ciò vuol dire che vi è la necessità di trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere obbligatoriamente tramite fatturazione elettronica.
Chiariamo alcuni dubbi:
• Il cliente/fornitore estero continuerà a ricevere/inviare la fattura in formato cartaceo e sarà l’impresa italiana, invece, ad essere obbligata a trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) il file della fattura elettronica, sia in caso di operazioni attive (intracomunitarie o extra-UE) sia in caso di acquisti dall’estero.
• La comunicazione elettronica è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e ovviamente, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
Le specifiche tecniche del provvedimento precedente a questo, disciplinavano due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate:
1. La prima modalità prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatoristranieri nel trimestre di riferimento;
2. La seconda modalità prevedeva la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio,impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale.
Ora invece, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:
• ATTIVE: la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
• PASSIVE: la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
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Articolo redatto da Marzia Meda