La legge di Bilancio 2022 è intervenuta a modificare l’assoggettabilità ad IRAP delle persone fisiche titolari di partita Iva.
Dal 1° gennaio 2022 le imprese individuali titolari di partita iva esercenti l’attività di impresa o attività professionali sono escluse dal pagamento dell’IRAP.
Trattasi di una esclusione di carattere soggettivo per gli esercenti di attività in forma individuale senza che concorrono ulteriori requisiti.
Ricordando che coloro i quali aderivano al regime forfetario ne erano già esclusi, la modifica normativa allarga l’esclusione a tutti coloro che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo personalmente e individualmente.
Restano perciò soggetti a Irap:
L’intervento normativo, quindi fa venir meno l’assoggettamento all’Irap di tutti quei soggetti per i quali l’autonoma organizzazione non si può assumere implicitamente esistente, sfoltendo così una parte del contenzioso sul tema.
Gli imprenditori individuali ed i professionisti, ove ritengano di possedere “autonoma organizzazione”, saranno tenuti al versamento del solo saldo IRAP 2021 a giugno 2022, presentando però il Modulo IRAP 2022 a Novembre 2022, mentre tali soggetti non verseranno l’acconto per l’anno 2022.
D’altro canto, i soggetti che sono ancora tenuti a versare l’IRAP tutti i soggetti passivi del tributo, ovvero:
I motivi di questa decisione sono principalmente due:
Articolo redatto da Marzia Meda