Il Decreto Fiscale legato alla legge di bilancio 2022 ha sancito che per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 l’autofattura va emessa in formato elettronico.
Di seguito alcune delle operazioni interessate da questo adempimento:
Questa è l’integrazione o l’autofattura che si deve emettere per il reverse charge esterno, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero residente in UE o extra UE e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. In questo caso il primo soggetto emetterà una fattura (anche nel formato analogico) che indicherà solo l’importo dell’imponibile e non l’imposta, in quanto imponibile in Italia; pertanto, al ricevimento del documento contabile il soggetto italiano dovrà:
Quando il soggetto passivo italiano compra beni da un soggetto che risiede nella UE, l’IVA deve essere assolta dal compratore italiano. Come nel caso del documento TD17, anche qui il soggetto italiano riceve una fattura analogica e deve, quindi, procedere ad integrare la fattura ricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; il versamento dell’IVA sarà a suo carico. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito IVA.
Questo caso riguarda la mancata ricezione della fattura da parte del venditore oppure la ricezione di una fattura che contiene degli errori. Nel primo caso, se passano oltre 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, il compratore deve provvedere a regolarizzare l’operazione emettendo un’autofattura elettronica per mancato ricevimento da trasmettere al SDI, altrimenti sarà passibile di sanzione amministrativa per mancata emissione.
Lo stesso succede quando il compratore riceve una fattura irregolare: entro 30 giorni dal ricevimento della fattura errata, questi deve provvedere alla relativa correzione tramite un’autofattura integrativa con relativo versamento dell’IVA dovuta.
Il codice TD20 va utilizzato anche quando un soggetto IVA italiano acquista da un soggetto intracomunitario e non riceve la fattura oppure la riceve per un importo inferiore al dovuto: entro due mesi dall’effettuazione dell’operazione, se non ha ancora ricevuto nulla, il compratore italiano deve provvedere all’emissione di un’autofattura elettronica con l’indicazione dell’imponibile corretto e relativa imposta dovuta.
Articolo redatto da Marzia Meda