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RETRIBUZIONE PAGATA CON MEZZI TRACCIABILI

La data:18/06/2018

La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 910 a 914, legge 205/2017) dispone che a decorrere dal 1° Luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti non potranno più corrispondere al lavoratore medesimo la retribuzione per mezzo di denaro contante qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
I rapporti di lavoro interessati dall’applicazione della novella legislativa sono i seguenti:
 rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cod. civ., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione ed indipendentemente dalla durata del rapporto: apprendistato, lavoro a chiamata, a tempo determinato, full time, part time, ecc.;
 rapporti di lavoro fondati su contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Nell’ambito del divieto vanno considerati anche i compensi corrisposti agli amministratori dei Consigli di Amministrazione quando essi, ai fini fiscali, sono assimilati al compenso da lavoro dipendente, ovvero sono certificati da una busta paga;
 contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della 142/2001.
Dal 1° luglio 2018, pertanto, il pagamento della retribuzione dovrà obbligatoriamente avvenire con i seguenti strumenti di pagamento:
a. bonifico bancario da accreditarsi sul conto del lavoratore identificato a mezzo codice Iban;
b. strumenti di pagamento elettronico (carte di credito o carte di debito);
c. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d. emissione di un assegno (ricordando di indicare la clausola di non trasferibilità onde evitare di incappare nella sanzione pecunia prevista dalla normativa antiriciclaggio) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Si precisa che l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni;
e. (con nota 5828 del 04/07/2018 dell'Ispettorato del Lavoro) è possibile effettuare il pagamento su carta i credito prepagata intestata al lavoratore ancorché la stessa non sia collegata ad un codice IBAN;
f. (con nota 5828 del 04/07/2018 dell'Ispettorato del Lavoro) relativamente ai soci delle cooperative che intrattengono con le stesse un rapporto di prestito sociale, il pagamento può essere effettuato sul libretto di prestito aperto presso la cooperativa.
Si precisa che anche gli acconti di stipendio, ancorché essi siano di modesta entità, sono sottoposti all’osservanza della normativa in commento.
Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo:

  •  i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001;
  •  i rapporti rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dalla norma, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale.
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili, al datore di lavoro o al committente che viola il divieto di pagamento per contanti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro ad un massimo di 5.000 euro.
L’Ispettorato del lavoro ha chiarito (vedasi nota prot. 4538/2018) che, in considerazione del tenore letterale della norma e della sua ratio legis, "la violazione in oggetto deve ritenersi integrata:
i. quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore (lett. a), b), c) e d) precedenti;
ii. nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.
Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell’ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine".

LO STUDIO COGGIOLA

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