Come è noto, l’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 aveva introdotto con decorrenza dall’1.1.2017, a favore dei commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, la possibilità (per opzione) di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri relativi a cessioni di beni/prestazioni di servizi.
A seguito delle modifiche apportate al citato art. 2 ad opera dell’art. 17, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”:
Al fine di verificare il superamento o meno di tale limite, nell'ottica di stabilire se sussista o meno l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi la norma in commento fa genericamente riferimento al “volume d’affari” senza specificare il relativo periodo (volume d’affari realizzato nell’anno precedente ovvero quello “presunto” dell’anno in corso). La necessità, da parte dell’Agenzia, di “controllare” il rispetto del limite ci induce ad argomentare che il volume d’affari debba ragionevolmente essere quello del 2018, desumibile dal mod. IVA 2019 (da inviare entro il prossimo 30.4.2019).
Come sopra accennato, l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi riguarda “i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22”, DPR n. 633/72, tra le quali rientrano in particolare:
L’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 in esame dispone che relativamente all'obbligo di invio telematico dei corrispettivi, con apposito Decreto il MEF potrà:
prevedere specifici esoneri dall’adempimento in esame in ragione della tipologia di attività esercita (comma 1);
Va inoltre evidenziato che, ai sensi del comma 6-quater del citato art. 2, introdotto dal DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all’obbligo in esame attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.
Il comma 3 del citato art. 2 dispone che la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi vada effettuata mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, che il citato Provvedimento 28.10.2016 individua nei Registratori Telematici (RT) costituiti da “componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi input”.
Per essere utilizzato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di invio telematico dei corrispettivi, il Registratore telematico deve essere attivato e “messo in servizio” da un laboratorio abilitato dall’Agenzia delle Entrate, il cui elenco è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia (https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori).
Prima delle operazioni di attivazione del Registratore Telematico da parte del tecnico abilitato è necessario che l’esercente (o un suo delegato) provveda ad accreditarsi mediante l’apposita procedura disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.