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LE INDICAZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MATERIA DI PRELIEVI PERSONALI

La data:19/05/2017
Aggiornamento del 22/04/2017
Per i titolari di redditi di impresa, i prelevamenti di denaro contante - ai sensi e per gli effetti dell’art. 7-quater Dl n. 193/2016 - sono sottoposti al limite massimo di euro 5.000,00 mensili con la conseguenza che il tetto massimo annuale non potrà MAI superare l’importo di complessivi euro 60.000,00.
 
Come precisato dal legislatore, la franchigia di 5.000 euro non deve intendersi quale trattamento di favore per gli imprenditori (ossia i titolari di reddito d’impresa), bensì una vera e propria limitazione dei prelievi a tutela dell’interesse fiscale preordinato.
Le norme contenute nel decreto legge in commento introducono due precisi limiti che devono essere osservati  sia su base giornaliera sia su base mensile, come esplicitato nella seguente tabella:
 

Il parere della Guardia di Finanza

Limite

Effetto

Prelievi giornalieri > euro 1.000

Obbligo di indicare il beneficiario

Prelievi giornalieri < euro 1.000, ma superando la soglia mensile di euro 5.000

Obbligo di indicare il beneficiario per i prelevamenti eccedenti la soglia mensile di euro 5000

Prelievi giornalieri < euro 1000 senza superare la soglia mensile di euro 5.000

Nessun gravame per l’Imprenditore


Le nuove franchigie sui prelevamenti, secondo le direttive della Guardia di Finanza, rivestono natura procedurale e pertanto, al pari delle altre novità in materia di indagini finanziarie introdotte dal Dl n. 193/2016, hanno carattere retroattivo.
Inoltre, dal confronto, tra Amministrazione Finanziaria e Guardia di Finanza è emersa la piena volontà di interpretare le norme in tema di franchigie quali linee guida fondanti in materia di accertamento fiscale.
 
Per quanto concerne gli imprenditori, si ritiene, che il nuovo regime possa essere utilizzato come “mezzo probatorio” di difesa sia in caso di verifiche e contestuali indagini bancarie già in corso al momento dell’entrata in vigore del provvedimento legislativo in commento sia per le verifiche già concluse, ma non ancora definitive ovvero pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie.

Valenza, 19 Maggio 2017
Studio Coggiola

LO STUDIO COGGIOLA

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