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SOCIETA' SEMPLICE

La data:01/02/2023

La società semplice, in origine prevista per lo svolgimento delle attività agricole e per quelle degli studi professionali, oggi è diventata uno degli strumenti giuridici a cui si fa ricorso per la pianificazione patrimoniale e per organizzare il passaggio generazionale.

La società semplice rappresenta oggigiorno la scelta principe per costituire la holding di famiglia ovvero, più in generale, per fare nascere la “cassaforte di famiglia” in cui custodire e proteggere – da un punto di vista giuridico e fiscale - il patrimonio famigliare.

1. A cosa serve la società semplice?

La società semplice è conosciuta anche con il nome di "cassaforte di famiglia" perché serve per custodire e al contempo proteggere il patrimonio della famiglia evitando la dispersione dei beni a seguito del passaggio generazionale. Per espletare la finalità in commento, la società semplice può essere intestataria di beni mobili, di beni immobili, di azioni e di quote societarie. Per entrare nel dettaglio, possono essere conferite nella società semplice le quote societarie di società commerciali, le partecipazioni azionarie, gli immobili, i beni mobili registrati ma anche beni quali collezioni di opere d'arte, di raccolte di gioielli o di orologi, beni immateriali, ecc.

La società semplice non può svolgere attività d'impresa; tuttavia presenta innumerevoli vantaggi che possono essere individuati nella corretta pianificazione patrimoniale (ivi compresa la gestione del passaggio generazionale) caratterizzata da ridotti costi di gestione e da una ampia flessibilità di gestione operativa. Il suo nome non deve trarre in inganno poiché il fatto che la società si chiami semplice non significa che essa sia facile. Si tratta, invero, di uno strumento giuridico dai significativi aspetti di complessità fiscale e che quindi, come tale, richiede una particolare professionalità e competenza nel suo utilizzo.

2. Cosa posso concretamente fare con la società semplice?

Ad esempio una delle finalità principali della società semplice è quello di mantenere unitario il patrimonio della famiglia. Infatti, intestando diritti e beni di cui si è proprietari ad una società semplice (si pensi ad esempio all'intestazione delle quote/azioni di partecipazione in una società commerciale, oppure con riferimento ai beni, ad una collezione di quadri, ad una collezione di orologi, ad una collezione di oggetti d'epoca) si ottiene il risultato che in sede di passaggio generazionale tale patrimonio resta unitariamente nella titolarità della stessa società mentre oggetto della successione saranno le quote di partecipazione al capitale sociale della società semplice. Il vantaggio di questa soluzione è che il patrimonio famigliare non sarà interessato dal frazionamento dei beni di proprietà del capostipite tra una pluralità di eredi. Quindi per tornare all'esempio di cui sopra, nel caso di successione ereditaria oppure nel caso di lite tra fratelli consaguiniei e non, la partecipazione societaria non sarà spacchettata in tante azioni quanti sono gli eredi, bensì detta partecipazione resterà unitaria in capo alla società semplice; quindi tornando al secondo esempio, il quadro/i quadri non saranno assegnati a titolo di proprietà ad un singolo erede e neppure saranno veduti a terzi estranei alla famiglia bensì potranno essere appesi alle parteti della propria casa ma tutti i diritti legati alle attività di disposizione quali contratto di vendita, contratto di pegno, contratto di locazione, contratto di comodato, ecc. saranno essere decisi all’interno della società semplice.

3. Quindi chi gestisce la società semplice?

Il patrimonio intestato alla società semplice (di cui faranno parte il quadro e la partecipazione azionaria di cui all’esempio precedente) sarà amministrato e quindi gestito dagli amministratori della stessa che possono essere i soci ovvero possono anche essere soggetti esterni al nucleo familiare (ad esempio il commercialista che ha costituito la società semplice), mentre i benefici economici che derivano da tale patrimonio (ad esempio i dividendi della società operativa partecipata dalla società semplice) vanno a vantaggio dei suoi soci (quindi, nell’ipotesi di successione mortis causa, degli eredi che sono subentrati nella titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale).

4. I diritti e doveri dei soci e degli amministratori come sono regolati?

Per assolvere questa finalità si utilizzeranno i patti sociali che disciplineranno le regole di funzionamento della società (decisione dei soci, maggioranze, ecc.) comprese anche quelle di subentro degli eredi nelle partecipazioni che rappresentano il capitale sociale della società semplice. In sede di scritturazione dei patti sociali sarà possibile prevedere apposite clausole volte a meglio regolamentare gli aspetti della vita sociale come ad esempio clausole che attribuiscono ai soli eredi la facoltà di scegliere se subentrare nella quota di partecipazione del de cuius ovvero se chiedere la liquidazione della quota lasciando tutti i beni ed il loro contemporaneo godimento, all’interno della società semplice.

 

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