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FATTURA ELETTRONICA: DAL 1 LUGLIO 2019 I NUOVI TERMINI

La data:17/06/2019

Il 1° Luglio entreranno in vigore i nuovi termini di emissione della fattura elettronica con le problematiche sottese alla doppia data e al termine di registrazione delle fatture emesse. In attesa della conferma definitiva, lo Studio Coggiola anticipa i punti operativi salienti della mini riforma.

1. La gestione della data della fattura elettronica

Dal 1° Luglio le fatture immediate potranno essere emesse entro 10 giorni (il termine in base a un emendamento approvato al Dl crescita sarà probabilmente portato a 12) che decorrono dalla data di effettuazione dell’operazione. La previsione in commento è stata inserita nell’articolo 21 del Dpr 633/72 per semplificare le operazioni e per consentire di gestire con maggiore tranquillità tutti quei casi (non rari, per la verità), in cui la data di effettuazione dell’operazione potrebbe conosciuta in un momento successivo. Si pensi al caso in cui la fattura pro forma del professionista venga pagata con un bonifico. In questa circostanza il contribuente potrebbe prendere contezza del pagamento (elemento che costituisce per le prestazioni di servizio il momento di effettuazione dell’operazione) solo consultando il proprio conto corrente e quindi anche qualche giorno dopo rispetto al momento in cui il cliente ha pagato. L’esistenza di uno differimento temporale tra la data di effettuazione della fattura e la data della sua emissione, potrebbe determinare un ritardo nell’esecuzione dell’adempimento di certificazione dell’operazione. Proprio per questa ragione, è stato aumentato il tempo tra la data di effettuazione e quella di emissione. Dal prossimo 1° Luglio, quindi, la data della fattura coinciderà con la data di effettuazione dell’operazione, mentre per la data di emissione, essa sarà apposta sul documento direttamente dal sistema d’interscambio (Sdi). Questo meccanismo, tuttavia non è applicabile per le fatture analogiche che dovranno necessariamente indicare la doppia data.

2. La registrazione della fattura elettronica

Il problema della data di emissione si presenta anche per i termini di registrazione delle fatture elettroniche. L’articolo 23 del Dpr 633/72 prevede espressamente che fatture emesse devono essere registrate nell’ordine della loro numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Nel registro deve essere indicata per ogni fattura la data di emissione. Queste previsioni ci riportano alla data di emissione (vale a dire la data in cui il cedente/prestatore perdono la disponibilità del documento con consegna e spedizione al cliente ovvero a un provider). Anche qui la soluzione più logica per la fattura elettronica è di indicare nel registro sempre la data di effettuazione dell’operazione. In questo modo l’adempimento della liquidazione dell’imposta sarebbe sempre tempestivo senza alcun danno per l’Erario.

Riassumendo i nuovi termini della fattura elettronica:

EMISSIONE FATTURA IMMEDIATA

Fino al 30 giugno 2019 la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione Dal 1° luglio 2019 la fattura può essere emessa entro 10 giorni (12 come prevede l’emendamento già approvato al decreto crescita) dal momento di effettuazione dell'operazione.

DOPPIA DATA

La nuova formulazione dell'articolo 21 del Dpr 633/72 prevede l'obbligo di inserire in fattura: - la data di emissione del documento - la data di effettuazione e di emissione qualora la data di emissione sia diversa da quella di effettuazione dell'operazione.

LA GESTIONE DELLE DUE DATE

La possibile soluzione di cui si attende la conferma: - per le fatture cartacee necessità di inserire la doppia data - per le fatture elettroniche, inserimento in fattura della sola data di effettuazione dell'operazione, mentre l’emissione è fissata dal momento in cui la fattura è presa in carico dallo Sdi.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

La possibile soluzione di cui si attende la conferma dalle Entrate è che la registrazione delle fatture emesse dovrebbe seguire sempre la data di effettuazione per evitare l'irregolare o tardiva liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto

LO STUDIO COGGIOLA

L’aggiornamento specialistico - curato e periodico - dei professionisti e degli impiegati amministrativi che lavorano presso lo Studio Coggiola di Valenza, si traduce oltre che in un elevato standard qualitativo nell’esecuzione delle attività proprie dello Studio, anche in un servizio di informazione capillare e tempestivo su tutte le notizie di interesse per gli imprenditori e le partite IVA.