Sono stati approvati nuovi sostegni a fondo perduto per le imprese.
In estrema sintesi viene previsto:
I criteri utilizzati per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto sono:
Per i soggetti che hanno partita IVA attiva dalla data di entrata in vigore del decreto e che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto del precedente decreto Sostegni (DL 41/2021). Questo nuovo contributo è pari a quello già riconosciuto dal decreto Sostegni ed è corrisposto con le stesse modalità scelte per il precedente senza necessità di presentare istanza.
Quindi questo “nuovo” contributo a fondo perduto è
Alternativo rispetto a quello automatico, per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte, professione, che producono reddito agrario e titolari di partita IVA.
Posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfettari/ minimi.
La condizione per ricevere questo contributo economico è che i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Per chi aveva beneficiato del contributo contenuto nel DL “Sostegni”, il contributo “alternativo” è determinato applicando, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019-31 marzo 2020, le vecchie percentuali previste con riferimento ai diversi scaglioni di ricavi/compensi del 2019, ovvero:
Il contributo spetta anche a chi non ha beneficiato del contributo “Sostegni”. In tal caso le percentuali da applicare cambiano:
Questo contributo si ottiene presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Per chi è obbligato alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo aver presentato la comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo automatico potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo alternativo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.
Questa agevolazione “alternativa” è riconosciuta previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda:
Le modalità di fruizione sono le stesse contenute nel decreto “sostegni” ovvero:
Infine viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato all’autorizzazione della Comunità Europea. Esso spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze. Anche per questo contributo sarà necessario presentare istanza, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un provvedimento futuro dell’Agenzia delle Entrate, così come i parametri e criteri specifici di assegnazione del contributo.
Lo Studio Coggiola è a tua disposizione alla mail info@studiocoggiola.it o al telefono 0131/955263 per inoltrare la tua richiesta.
Articolo a cura di Marzia Meda.