L'art. 49 dell Decreto Crescita ha istituito a favore delle PMI un credito di imposta per la copertura dei costi di partecipazione a fiere internazionali. Vediamo in che cosa consiste questo beneficio fiscale e come si applica.
L’articolo 49 D.L. 34/2019 (il c.d. Decreto Crescita), ha lo scopo di di migliorare il livello e la qualità dell'internazionalizzazione delle Pmi (piccole e medie imprese) italiane. Per questa ragione, per il periodo d’imposta 2019, è stato istituito un beneficio fiscale erogato sotto forma di credito di imposta.
L'agevolazione consiste nella concessione di un credito di imposta pari al 30% da calcolarsi sulle spese/costi sostenuti dall'azienda per partecipare ad una fiera internazionale. L'importo massimo fruibile è di Euro 60.000 euro.
Il comma 2, del citato articolo 49 precisa che rientrano nella normativa del credito di imposta tutte le spese sostenute dall’impresa per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore. All'uopo è necessario che la fiera sia di settore, abbia carattere internazionale e sia svolta al di fuori dei confini nazionali.
Sono le spese di 'partecipazione' alla fiera internazionale come ad esempio, quelle relative all’affitto degli spazi espositivi, all’allestimento dei medesimi spazi, alle attività pubblicitarie, alle attività di promozione e alle attività di comunicazione connesse alla manifestazione fieristica.
Il credito di imposta realizzato deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Esso potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Purtroppo no perché il comma 2, del citato articolo 49 rimanda ad apposito decreto del Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019 (ossia entro il 29 giugno) per la definizione delle disposizioni attuative con riferimento, in particolare, a:
Un altro aspetto critico dell’agevolazione riguarda lo stanziamento economico e le modalità di assegnazione delle risorse: l’ammissione al credito di imposta avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti finanziari posti dalla norma istitutiva che prevede, per l’anno 2020, uno stanziamento di risorse, pari a soli 5 milioni di Euro.
Sì, il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, al Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al Regolamento (UE) 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.