
La bozza di bando-tipo del MIT del 30 settembre 2026 contiene un ammonimento chiaro a chi oggi gestisce una spiaggia ma che domani potrebbe non essere il vincitore dell'asta balnerare. Ci sono molte tutele per il concessionario uscente ma per farle valere, bisogna attivarle. Le richieste del concessionario uscente vanno presentate espressamente, vanno documentate e in alcuni casi vanno formulate entro un termine perentorio.
Ecco come si dovrebbe comportare il concessionario uscente:
Le concessioni balneari in essere scadono il 30 settembre 2027 e i Comuni devono pubblicare i bandi di gara almeno sei mesi prima, comunque entro il 30 giugno 2027. Sebbene questa enunciata sia la regola generale, il Consiglio di Stato ha chiarito che il Comune può concludere le gare anche prima, con cessazione anticipata motivata dei rapporti in corso.
Quindi la prima attività da fare e seguire le pubblicazioni dell'albo pretorio del proprio Comune con regolarità.
Prima di pubblicare il bando il Comune informa i concessionari uscenti della possibilità di chiedere l’indennizzo per il mancato rinnovo della concessione balneare e chiede altresì se ci sono dei beni che si vuole cedere al nuovo gestore della spiaggia. Per aver poter ricevere il denaro relativo all’indennizzo e ai beni, il concessionario uscente deve far predisporre da professionista abilitato una perizia perché senza la perizia indennizzo e la perizia del valore dei beni che si cedono al concessionario entrante, il valore è pari a zero e quindi si perde tutto.
Il diritto di indennizzo copre gli investimenti non ancora ammortizzati, inclusi quelli per calamità dichiarate o per nuovi obblighi di legge e al netto degli aiuti pubblici non rimborsati oltre ad un'equa remunerazione sugli investimenti eseguiti negli ultimi cinque anni. Il Consiglio di Stato ha specificato che le prove circa il valore degli investimenti sono a carico del concessionario uscente.
Poiché il professionista incaricato di redigere la perizia lavora sui documenti, conviene raccogliere ora le fatture, il registro dei beni ammortizzabili, i piani di ammortamento, i titoli edilizi, i contributi ricevuti e tutta la documentazione sui danni da mareggiate.
Il concessionario uscente può decidere di cedere beni e opere amovibili al concessionario entrante e il corrispettivo della cessione è quello indicato nella perizia. Dopo il sopralluogo, il Comune chiede al concessionario uscente di confermare l'interesse alla cessione dei beni. Coloro che concorrono all’asta e che nella domanda di partecipazione dichiarano di impegnarsi ad acquistarli ottengono fino a 15 punti su 100: dichiararsi disponibili a vendere i beni amovibili della spiaggia, rende quindi molto probabile il loro acquisto.
L'elenco nominativo dei dipendenti che sono a libro paga del concessionario uscente (e che quindi traggono il loro reddito prevalente dall'attività di spiaggia) va fornito in ogni caso, anche senza perizia perché serve ai partecipanti alle aste per assumere impegni di riassorbimento, che valgono fino a 5 punti.
Il concessionario uscente che partecipa all’asta per la sua spiaggia deve superare due requisiti fondamentali:
A) la regolarità nel pagamento di canoni e addizionali regionali;
B) nessuna occupazione abusiva accertata in via definitiva nel biennio precedente all’indizione della gara.
La griglia del punteggio premia la storia del concessionario uscente: fino a 4 punti per l'esperienza; 4 punti se la concessione è stata la fonte di reddito prevalente della famiglia negli ultimi cinque anni; 3 punti se l'impresa è familiare oppure di prossimità.
Il testo è ancora una bozza e non si conosce la data in cui la Conferenza unificata darà il via libera al provvedimento. In ogni caso il testo del bando – tipo non inciderà sulle procedure già avviate alla data della sua pubblicazione.

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